In base alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989 la Guida Alpina è chi svolge professionalmente le seguenti attività: accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
La Legge 2 gennaio 1989, n. 6, Legge quadro nazionale per l'ordinamento della professione di Guida Alpina, disciplina le figure dell'Aspirante Guida Alpina e della Guida Alpina – Maestro di Alpinismo e, agli art. 21, 22 e 23, disciplina le figure di Accompagnatore di Media Montagna e di Guida Vulcanologica, stabilendo le aree di attività o discipline, le funzioni e le competenze di dette figure professionali. Inoltre essa stabilisce che:
- l'accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio e in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche è riservato alle Guide Alpine (art. 2);
- l'insegnamento a titolo professionale delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche è riservato alle Guide Alpine (art. 2); l'accompagnamento a titolo professionale di persone in escursioni in montagna è riservato alle Guide Alpine e agli Accompagnatori di Media Montagna (art. 2, art. 21 e art. 22);
- l'accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservato alle Guide Alpine e alle Guide Vulcanologiche (art. 2 e art. 23);
- l'esercizio delle professioni di cui sopra è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica e all'iscrizione nei relativi albi ed elenchi regionali e nazionali; l'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami;
Ai fini della tutela della sicurezza e incolumità delle persone accompagnate e del riconoscimento delle competenze quindi della libera circolazione delle professioni nel territorio europeo, le Unioni Internazionali delle associazioni professionali, (UIAGM, Union Internationale des Associations de Guides de Montagne o IFMGA, International Federation of Mountain Guides Associations e UIMLA, Union of International Mountain Leader Associations) hanno provveduto a stabilire lo standard formativo delle professioni di Guida Alpina (Guide de Montagne o Mountain Guide) e di International Mountain Leader (Accompagnatore di Media Montagna), tenuto conto dei sistemi nazionali di formazione.
La formazione per diventare Guida Alpina prevede due gradi. Il primo passo è l'ottenimento della qualifica di Aspirante Guida. Il percorso formativo che porta al raggiungimento di tale titolo rappresenta circa il 90% dell'iter formativo completo che porta al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Guida Alpina.
L'Aspirante Guida è, pertanto, un professionista a tutti gli effetti al quale è consentito praticare tutte le attività riservate per legge alla Guida Alpina con alcune limitazioni.
All'Aspirante Guida non è consentito accompagnare in ascensioni di maggiore impegno, definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una Guida Alpina-maestro di alpinismo.
L'Aspirante Guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo.
L'Aspirante Guida è una figura professionale iscritta nell'albo dei collegi regionali e provinciali ed è riconosciuta in alcuni paesi europei.
Per maggiori informazioni:
https://www.guidealpine.it/guida-alpina.html
L'Accompagnatore di media Montagna è la figura professionale nata nel 1989 alla quale compete l'accompagnamento su terreni escursionistici dove non è richiesto l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche.
Si diventa Accompagnatore di media Montagna seguendo un iter formativo che prevede il superamento di prove attitudinali di ammissione alla formazione e il superamento di un corso della durata di 55 giorni (600 ore) da parte anche delle Guide Alpine come corpo insegnante.
L'esercizio della professione è subordinato anche al superamento di un Esame di Abilitazione e all'iscrizione all'Elenco Speciale degli Accompagnatori di Media Montagna e successivamente all'iscrizione presso l'Albo professionale delle Guide Alpine della regione di appartenenza.
Il nome può trarre in inganno, l'Accompagnatore di Media Montagna (AMM) non ha nessun limite riguardo alle quote altimetriche in cui svolgere la professione. Gli AMM, oltre agli Aspiranti Guide Alpine e alle Guide Alpine, sono gli unici ad essere abilitati all'accompagnamento nei territori montani. A sancire questo principio è la legge quadro dello Stato sulle professioni della montagna n.06/1989 e specifiche leggi regionali.
Tutto ciò offre a coloro che si affidano a questi professionisti la garanzia di essere accompagnato da personale preparato, qualificato, e sopratutto in regola con le leggi e con le coperture assicurative che in caso di accompagnatori o guide abusive, non vengono ritenute valide.
Per maggiori informazioni:
https://www.guidealpine.it/accompagnatore-di-media-montagna.html
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